L’incredibile (e analogo) caso del prof. Pietro Magno

Presso il Tribunale di Brindisi è in corso ormai da cinque anni (e sta per concludersi) una causa di riconoscimento di paternità nei confronti del professore Pietro Magno, azione promossa da una donna e dalla figlia ormai ventitreenne.

La vicenda sa del romanzesco, ma purtroppo è tutta clamorosamente, pericolosamente vera e di certo non può rimanere nascosta tra le anonime aule di Tribunale. Perché troppo significativa non solo per i risvolti scientifici, ma anche e soprattutto per l’ambiguità morale che spesso si nasconde dietro alle famose e granitiche “prove scientifiche” che spesso portano a tutto tranne che alla verità dei fatti.

In questo caso, ben due serissime perizie sul DNA eseguite da due differenti CTU nominate dal Giudice Istruttore e che basandosi sulla comparazione genetica tra padre e figlia volevano attribuire con assoluta certezza e rigore scientifico al prof. Magno la paternità della ragazza, sono state clamorosamente smentite e smascherate nella loro imprecisione e fallacia.

Esattamente come nel caso Bossetti, quelle perizie presentavano diverse criticità parse da subito evidenti al prof. Magno e ai suoi periti di parte (tra i migliori genetisti italiani) che le hanno esaminate. Ma si sa come vanno spesso queste cose… alla fine tende ad avere la meglio il perito nominato dal Giudice!

Il destino perciò del prof. Magno pareva segnato. Per la scienza era il padre biologico della ragazza e avrebbe dovuto assumersi ogni responsabilità. Come si può infatti andare contro due analisi del DNA? Questo gli si ripeteva costantemente, invitandolo a desistere.

Ma una forza interiore lo spingeva ad andare avanti. Aveva sempre ribadito in tutte le fasi della causa che non era il padre della ragazza che gli si voleva attribuire e grazie alle richieste dei suoi avvocati era riuscito ad ottenere dal Giudice Istruttore che un’ulteriore prova fosse data dalla “ricostruzione storica degli eventi”. E proprio l’acquisizione di nuove prove storiche ha dato la svolta decisiva all’intricata matassa.

Fu proprio la controparte a depositare di sua iniziativa le due cartelle cliniche di madre e figlia, cartelle cliniche mai nemmeno richieste dal Giudice e che sarebbero servite a stabilire la data del concepimento. Su tali cartelle, come è nella norma, venivano per la prima volta riportati i gruppi sanguigni delle due donne.

E da essi cosa si evinse? Che la madre ha gruppo sanguigno B e la figlia AB. Il professor Magno ha gruppo sanguigno B. Qualsiasi manuale di genetica stabilisce che da due B possono nascere figli soltanto di gruppo B o O. “È invece impossibile”, come ha scritto un noto ematologo su questa vicenda, “che da due genitori di gruppo B possa nascere un figlio di gruppo AB, poiché nessuno dei due genitori può trasmettere il gene A. Da una madre di gruppo B può nascere un figlio di gruppo AB solo se il padre è di gruppo A o di gruppo AB”. Quindi quel professore, di gruppo B, non può essere il padre biologico di quella ragazza che ha gruppo AB.

Eppure ben due serissime perizie sul DNA eseguite da due differenti CTU nominate dal Giudice Istruttore, basandosi sulla comparazione genetica tra padre e figlia, avevano attribuito con assoluta certezza e rigore scientifico al prof. Magno la paternità della ragazza!

Com’è possibile?

Questa vicenda, come si è detto, ha dimostrato a tutti le falle insospettabili non del DNA stesso bensì di chi lo analizza, o meglio “interpreta”. Falle che non riguardano solo gli errori di laboratorio, che comunemente esistono, ma un qualcosa che non si ha il coraggio di dire, perché colpirebbe troppi interessi (forse anche politici o economici?), ossia che non è poi così difficile alterare o “male interpretare” un risultato del DNA.

Che il DNA, quando perfettamente integro e perfettamente interpretato, dia un profilo genetico attendibile è un dato scientifico da condividere, ma l’errore è dietro l’angolo. Infatti, a differenza dell’incompatibilità dei gruppi sanguigni, che riguarda la totalità degli esseri umani, la compatibilità o incompatibilità del DNA è sempre ad personam, proprio perché si pensa che il profilo di ciascun individuo sia unico.

Questo porta a un’estrema soggettività nel giudizio del perito, spesso fuorviato dal pregiudizio o talvolta da qualcosa di peggio. Quasi sempre la partita si gioca (questo pochi lo sanno) su due o tre esclusioni, più che sufficienti però ad includere una paternità o un coinvolgimento sulla scena del crimine.

Ad alterare totalmente il risultato sovente contribuisce lo stesso DNA a causa della facilità con cui può essere contaminato o degradato. E poiché la maggior parte degli individui (soprattutto se appartengono a zone geografiche molto chiuse) si differenziano per pochi alleli, una mescolanza di più profili può portare ad estrarre un profilo apparentemente di un singolo (ma che in realtà è l’insieme di più individui) e che solo per una semplice combinazione è simile a quello dell’indagato o della persona osservata o sospettata. E il perito, nella sua testa, il più delle volte ha solo quello dell’indagato… arrivando così ad interpretare il profilo genetico sotto la forte influenza del pregiudizio.

E che dire della facilità con cui si possono cambiare gli alleli attraverso la loro posizione: 10 può facilmente divenire 11 e viceversa. È una questione di millimetri: l’errore di calcolo sui bins e soprattutto sui sizes dell’Allelic Ladder di riferimento spesso sfugge al controllo. Il caso del prof. Magno è emblematico: in ben dieci marcatori su ventidue la perizia del CTU ha fornito misure completamente errate!

Soltanto questa inaspettata e imprevista uscita delle cartelle cliniche riportanti i gruppi sanguigni incompatibili tra loro ha salvato il prof. Magno, mettendo definitivamente in crisi non certo il valore scientifico del DNA stesso, bensì il suo uso (o abuso) perché troppo facilmente adattabile agli interessi di parte.

PER QUESTO MOTIVO RITENIAMO CHE IL SIG. BOSSETTI MERITAVA DI OTTENERE LA PERIZIA DEL SUO PROFILO GENETICO COMPARATO CON QUELLO DI IGNOTO 1.

PROFILI GENETICI MAI VERIFICATI IN CONTRADDITORIO.

PERCHE’ NON E’ STATO CONCESSA TALE PERIZIA?

PERCHE’?

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