Ignoto 111

Non tutti sanno che l’articolo 111 della nostra Costituzione vuole garantire il Diritto di difesa dell’imputato. Tale articolo stabilisce che ogni singola prova contro l’imputato si concretizzi e prenda valore secondo il Principio del contraddittorio.

In poche parole, ogni singola prova portata dall’accusa diventa tale solo dopo che la difesa ha potuto analizzarla e verificarla. Allo stesso modo, ogni singola prova portata dalla difesa diventa tale solo dopo che l’accusa ha potuto analizzarla a verificarla.

Su questo FONDAMENTALE Diritto e Principio si basa la nostra Costituzione.

Purtroppo, durante il processo al sig. Massimo Bossetti è venuto proprio a mancare il rispetto di questo importantissimo articolo 111, ignorato e totalmente negato.

Ignoto 111.

Il test del DNA tenuto dall’accusa ha portato all’individuazione di una “pista da seguire”. Pista che non ha portato a nulla, perché NULLA è stato trovato nella vita di Massimo Bossetti che potesse collegarlo a tale delitto.

In assenza di prove, l’accusa ha voluto trasformare la traccia DNA di Ignoto 1 in “prova”, anzi, in “prova regina”.

Che “Ignoto 1” fosse realmente l’assassino e non un DNA frutto di depistaggio (come la scienza ed i massimi esperti di genetica sospettano fortemente) andava ovviamente dimostrato con la raccolta di prove concrete in grado di “chiudere il cerchio” intorno all’imputato. Ma nessuna prova di colpevolezza è stata trovata.

Nessuna.

Da qui l’esigenza di trasformare forzatamente la traccia DNA in “prova regina”.

Ma noi sappiamo che il Diritto di difesa vuole che ogni prova prenda forma e valore in fase di contraddittorio. Ossia, solo dopo che la controparte (in questo caso la difesa) abbia potuto analizzarla e verificarla.

Per questo motivo l’Italia intera (ad esclusione delle persone non informate) si è scandalizzata ed è rimasta incredibilmente sorpresa quando ha appreso per ben due volte (due volte!) che la richiesta da parte della difesa di ottenere legittimamente una super perizia del DNA da parte di un secondo laboratorio designato super partes è stata rifiutata dalla Corte.

Ossia, è stata rifiutata alla difesa la legittima esigenza di verificare in fase di contraddittorio (come la legge italiana prevede) quanto sostenuto dall’accusa. Perché nei processi non si parla di “teoria” ma di “fatti”, non si accettano sentenze per “fede” e nemmeno si condanna “oltre ogni ragionevole PROVA”.

Nei processi la nostra legge VUOLE che si metta in discussione tutto (contraddittorio) al fine di togliere ogni dubbio nelle parti ed emettere sentenza “oltre ogni ragionevole DUBBIO”.

Di conseguenza è proprio l’articolo 111 a sancire che la traccia DNA non potrebbe essere usata come “prova regina” fino a quando non viene messa in discussione in fase di contraddittorio.

Molti sostengono che il riesame non sia stato permesso perché la traccia DNA era esaurita. Ciò non corrisponde al vero. Perché gli inquirenti hanno sempre parlato di “DNA copioso e di ottima qualità” e perché è prassi, in un’indagine giusta, conservarne una parte proprio per poterla rianalizzare in fase di contraddittorio.

In caso contrario, secondo il nostro codice penale e la nostra Costituzione, il DNA non potrebbe essere considerato una “prova regina” ma solo una “pista da seguire”. Pista che dovrà successivamente portare vere “prove” di colpevolezza.

Pista che nel caso del sig. Massimo Bossetti ha portato al NULLA assoluto.

Per questo motivo, tutti noi riteniamo che durante questo processo sia stato totalmente ignorato l’articolo 111 della Costituzione e che il sig. Massimo Bossetti sia stato condannato “oltre ogni ragionevole prova”.

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